Sez. L, Sentenza n. 6092 del 04/12/1985 (Rv. 443222 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINI - ART. 327 E 330 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PROPOSIZIONE - MODALITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINI - ART. 327 E 330 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PROPOSIZIONE - MODALITÀ.*
Anche nel rito del lavoro trova applicazione la disciplina dettata in generale dagli artt. 327 e 330 cod. proc. civ. per l'ipotesi di impugnazione avverso una sentenza non notificata; pertanto l'impugnazione deve essere proposta con il deposito del ricorso nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, mentre la notifica dello stesso (con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione) deve essere effettuata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. (V 3389/84, mass n 435397; (V 3701/83, mass n 428604; (V 2799/82, mass n 420668; (V 4411/81, mass n 415103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)