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Sez. 3, Sentenza n. 2987 del 16/04/1988 (Rv. 458534 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA DATA DI RILASCIO - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - OMISSIONE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458534-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA DATA DI RILASCIO - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - OMISSIONE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento di fissazione della data di rilascio dello immobile locato, ex art. 56 della legge n. 392 del 1978, è privo di carattere decisorio, sicché la relativa omissione è insuscettibile di impugnazione per Cassazione, ben potendosi provvedere al riguardo in Sede di esecuzione. (V 3322/83, mass n 428217; (V 2746/83, mass n 427659; (Conf 6700/86, mass n 448848; (Conf 1704/84, mass n 433783).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)