Sez. 3, Sentenza n. 3322 del 14/05/1983 (Rv. 428217 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE DEL RILASCIO - PROVVEDIMENTO EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE - REVOCABILITÀ E MODIFICABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO STESSO - SUA IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE DEL RILASCIO - PROVVEDIMENTO EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE - REVOCABILITÀ E MODIFICABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO STESSO - SUA IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice fissa, a norma dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, la data di esecuzione del rilascio ha natura meramente ordinatoria, com'è confermato dagli artt. 13 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94), il quale prevede una nuova fissazione del giorno dell'esecuzione da parte del pretore competente ai sensi dell'art. 26 cod. proc. civ.. detto provvedimento, pertanto, insuscettibile di passare in giudicato e revocabile o modificabile, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di rilascio, in Sede esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione - non può formare oggetto di impugnazione davanti al giudice superiore in Sede cognitiva da parte di chi lo ritenga illegittimo o incongruo.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 13, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 14 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)