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Sez. 3, Sentenza n. 3930 del 05/07/1984 (Rv. 435890 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO PARZIALE DELLA DESTINAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435890-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO PARZIALE DELLA DESTINAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Anche il mutamento parziale della destinazione della cosa locata può costituire inadempimento grave del conduttore quando si traduca in una rilevante violazione del contratto in relazione alla volontà dei contraenti, alla natura e finalità del rapporto e, soprattutto, all'interesse del locatore. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha confermato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di risoluzione del locatore ravvisando un grave inadempimento del conduttore nella destinazione ad uso di affittacamere di un immobile locato per uso pensione). (V 3994/83, mass n 428937; (V 1550/82, mass n 419370; (V 49/80, mass n 403423).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)