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Sez. U - , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 (Rv. 665188 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Impugnazione di sentenza notificata - Omesso deposito ex art. 369 c.p.c. della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Eccezioni - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665188-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2), Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)