diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2333 del 03/02/1995 Ud. (dep. 07/03/1995) Rv. 200261 - 01

Finanze e tributi - In genere | Utilizzazione di bolle di documenti alterati o contraffatti - Realizzata mediante l'inserimento nella contabilità dell'impresa - È reato permanente.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200261-01

Finanze e tributi - In genere

L'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati (nella specie bolle di accompagnamento), posta in essere mediante il loro inserimento nella contabilità dell'impresa, corrisponde a una tipica ipotesi di reato permanente qualificata dal perdurare della condotta antigiuridica, che si protrae sino a quando gli uffici finanziari possano esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito attraverso l'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale al fine di determinare la reale capacità contributiva e di procedere a una corretta imposizione tributaria. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che l'opzione a favore della qualificazione del reato "de quo" come reato permanente trova solida base giustificativa nell'analisi ricostruttiva dei suoi elementi strutturali, in quanto il suo perfezionamento postula non solo l'inserimento delle bolle alterate nella contabilità dell'impresa, ma, necessariamente, anche la conservazione di esse tra le scritture contabili, di guisa che l'utilizzazione del documento a fini di frode fiscale dura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità con l'intento di far apparire una situazione economica diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)