Sez. 3, Sentenza n. 2363 del 10/12/1997 Ud. (dep. 21/02/1998) Rv. 209914 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale - Natura permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di cui all 'art. 4, comma primo, della legge 7 luglio 1982 n. 516 è reato permanente, come giustifica l'analisi dei suoi elementi strutturali. L'utilizzazione dei documenti contraffatti o alterati a fini di frode fiscale dura, infatti, per tutto il tempo in cui essi restano acquisiti alla contabilità con l'intento di fare apparire una situazione diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari. Tale permanenza viene a cessare nel momento in cui l'ufficio finanziario effettui il controllo ed accerti l'illecito, in quanto da tale momento il fine di frode, oramai palesato, non è ulteriormente perseguibile. (Nella specie risultava integrato il reato di cui al comma primo n.1 per avere utilizzato una bolla di accompagnamento alterata).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)