Sez. 3, Sentenza n. 2735 del 26/11/1999 Ud. (dep. 07/03/2000) Rv. 215892 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale - Reato a natura permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini del reato di cui all'art. 4, comma primo n.5, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, l'utilizzazione della fattura o del documento per operazioni in tutto o in parte inesistenti perdura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità, e sino a quando gli uffici finanziari possono esercitare i controlli volti all'accertamento dell'illecito. Peraltro la permanenza perdura in dipendenza del protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, il quale può far cessare la situazione antigiuridica eliminando dalla contabilità il documento falsificato. Corrispondentemente la permanenza viene a cessare quando il permanere del documento nella contabilità non dipende più dal protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, ossia quando si verifichi una qualche situazione per cui il soggetto non è più in grado di fare cessare la detta situazione eliminando dalla contabilità il documento. (Conseguentemente la Corte ha statuito che le permanenza era venuta a cessare al momento iniziale dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza, non essendo più possibile da quel momento la eliminazione dei documenti).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)