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Sez. 1 - , Sentenza n. 24114 del 22/03/2019 Ud. (dep. 30/05/2019) Rv. 276143 - 01

ARMI - IN GENERE | Pistole lanciarazzi - Equiparazione alle armi comuni da sparo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276143-01

ARMI - IN GENERE

In materia di reati concernenti le armi, le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo giacché, pur avendo una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per la cui esclusione – indipendentemente dall'uso al quale gli strumenti stessi sono destinati (nella specie, l'impiego a bordo di un'imbarcazione) – è necessario che l'Autorità amministrativa preposta abbia esplicitamente e preventivamente provveduto in tal senso.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)