Sez. 2, Sentenza n. 21808 del 11/02/2011 Ud. (dep. 01/06/2011) Rv. 250056 - 01
ARMI - IN GENERE | Pistole lanciarazzi - Equiparazione alle armi comuni da sparo - Sussistenza - Eccezione - Esplicita esclusione della equiparazione da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
ARMI - IN GENERE
In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo, giacché gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità, tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per la cui esclusione è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi abbia esplicitamente e preventivamente provveduto in tal senso.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)