Sez. 1, Sentenza n. 18026 del 19/03/2004 Ud. (dep. 19/04/2004) Rv. 228008 - 01
ARMI - IN GENERE | Pistole lanciarazzi - Equiparazione alle armi comuni da sparo - Sussistenza - Eccezione: esclusione esplicita della equiparazione da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
ARMI - IN GENERE
In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo, giacché gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per escludere le quali è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, qualora ciò abbia avuto luogo, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella citata norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre il dovere di denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione ad esso deve essere dimostrata dall'interessato).
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 CORTE COST., Legge 21/02/1990 num. 36 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)