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Sez. 5, Sentenza n. 16334 del 17/07/2014 (Rv. 632189 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Dichiarazione giudiziale d'estinzione - Necessità - Omissione - - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Formazione del giudicato sulla fondatezza della pretesa fiscale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632189-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione della causa ex art. 2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 necessita di un provvedimento del giudice tributario dichiarativo della estinzione del giudizio. Ne consegue che in caso di prosecuzione del giudizio che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per condono, l'effetto estintivo non si produce, rimanendo travolto dalla decisione di merito che, ove non tempestivamente impugnata, è suscettibile di passare in giudicato e di consolidare definitivamente il diritto in essa accertato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)