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Sez. 5, Sentenza n. 6216 del 20/03/2006 (Rv. 590970 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 2 - Quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Effetti - Contrasto delle parti circa la sussistenza dei presupposti per la definizione - Denuncia davanti alla Corte di cassazione - Poteri del giudice di legittimità - Esame diretto degli atti processuali di merito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590970-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, conferisce al contribuente la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti pagando una somma correlata al valore della causa, la cui definizione provoca l'estinzione del giudizio, ma non si esaurisce in un evento del processo, perché configura una vicenda più complessa che elide la pretesa impositiva unitamente all'impugnazione del contribuente, nel concorso di condizioni e adempimenti prestabiliti. Ne consegue che il contrasto tra le parti sul verificarsi di quelle condizioni e di quegli adempimenti, traducendosi in un dibattito sulla cessazione o meno della materia del contendere, comporta la necessità che il giudice di legittimità, chiamato a verificare i presupposti applicativi del condono, si avvalga del potere-dovere di accedere agli atti processuali di merito per riscontrare la correttezza della decisione dichiarativa dell'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)