Sez. 1, Sentenza n. 372 del 06/03/1968 Ud. (dep. 10/06/1968) Rv. 108253 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI -MINORI DEGLI ANNI QUATTORDICI - VALIDITA ED EFFICACIA DELLA TESTIMONIANZA.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI -MINORI DEGLI ANNI QUATTORDICI - VALIDITA ED EFFICACIA DELLA TESTIMONIANZA.*
Nessuna discriminazione e giuridicamente configurabile tra le deposizioni dei testimoni che prestano giuramento e quelle dei testi minori degli anni quattordici, che il giuramento non prestano, a tenore dell'art. 449, comma ultimo, cod.proc.pen. infatti, le une e le altre testimonianze sono, nel nostro sistema processuale, su di un piano di assoluta parita e, pero, spetta al giudice di merito valutarne la credibilita, con motivazione logica e pertinente, perche il suo potere discrezionale non trasmodi in arbitrio. (Conf. 107634, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)