Sez. L, Sentenza n. 17444 del 27/07/2009 (Rv. 609579 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Attività dei dipendenti presso l'appaltante - Estraneità all'organizzazione dell'appaltatore - Violazione del divieto - Sussistenza - Dotazione strumentale e patrimoniale dell'appaltatore - Irrilevanza - Conservazione della gestione amministrativa - Irrilevanza - Fattispecie relativa a prestazioni di movimentazione ed apertura pacchi appaltata dalle Ferrovie dello Stato a società esterna.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, con avvio dei dipendenti al lavoro presso l'appaltante senza il loro inserimento nell'espletamento di opere o servizi coinvolgenti l'organizzazione gestionale dell'appaltatore o, comunque, richiedenti l'impiego di un apparato di mezzi da questi fornito, senza che assuma rilievo che l'appaltatore sia dotato, sul piano della dotazione strumentale e patrimoniale, di una obbiettiva consistenza e che si occupi della gestione amministrativa del rapporto di lavoro. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto l'illiceità di un appalto affidato dalle Ferrovie dello Stato ad una società privata, avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione lavorativa consistente nella materiale movimentazione ed apertura di pacchi e nello smistamento del loro contenuto cartaceo, integralmente svolta - anche affiancando altri dipendenti della società - sotto le direttive ed il controllo del personale delle ferrovie).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)