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Sez. L, Sentenza n. 720 del 24/01/1997 (Rv. 501992 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prescrizione triennale del diritto alle prestazioni delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali - Applicabilità nei confronti dell'erede dell'assicurato - Interruzione - Atti di costituzione in mora diversi dalla domanda giudiziale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501992-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, applicabile anche nei confronti dell'erede dell'assicurato in relazione ad indennizzo per morte dell'assicurato medesimo a seguito di infortunio sul lavoro, essendo disciplinata da norme di carattere speciale, quali il menzionato art. 112 e il precedente art. 111, non soggiace a cause di sospensione o interruzione diverse da quelle specificamente previste nel cit. d.P.R. n. 1124 e pertanto in ordine ad essa non hanno rilevanza interruttiva atti di costituzione in mora di qualsiasi natura diversi dall'atto introduttivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)