Sez. L, Sentenza n. 12651 del 08/07/2004 (Rv. 574374 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Soggezione al periodo di sospensione di centocinquanta giorni collegato alla pendenza del procedimento amministrativo - Sussistenza - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE
La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale è sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, la quale a norma dell'art 111 terzo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, deve essere esaurita in un termine della durata massima di centocinquanta giorni; ne consegue che detta supposizione può essere inferiore a centocinquanta giorni quando il procedimento amministrativo si esaurisca più rapidamente.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)