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Sez. L, Sentenza n. 3756 del 19/06/1982 (Rv. 421716 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PERSONALE SANITARIO E AMMINISTRATIVO ADDETTO AD ISTITUZIONI RIENTRANTI NEL NOVERO DELLE INFERMERIE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA T.B.C. - ASSOGGETTABILITÀ - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DETTE ISTITUZIONI NEL PIÙ VASTO AMBITO DELLA ASSISTENZA E BENEFICENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421716-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PERSONALE SANITARIO E AMMINISTRATIVO ADDETTO AD ISTITUZIONI RIENTRANTI NEL NOVERO DELLE INFERMERIE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA T.B.C. - ASSOGGETTABILITÀ - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DETTE ISTITUZIONI NEL PIÙ VASTO AMBITO DELLA ASSISTENZA E BENEFICENZA - IRRILEVANZA.*

Il personale - sia sanitario, che amministrativo - addetto ad istituzioni che accolgono ammalati che non hanno bisogno di particolari cure specializzate o di interventi chirurgici di particolare importanza e cioè ad istituzioni rientranti nel novero delle infermerie, secondo la definizione datane dall'art. 7 del R.d. 30 settembre 1938 n. 1631, sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro la T.B.C. in forza dell'art. unico della legge 1 luglio 1955 n. 552, anche se le stesse operino nell'ambito di una più vasta struttura con compiti anche di assistenza e beneficenza (nella specie infermeria annessa ad una casa di riposo).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 7, Legge 01/07/1955 num. 552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)