Sez. 1, Sentenza n. 10603 del 26/10/1998 (Rv. 520082 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Art. 115, lettera e bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Disciplina - Applicabilità a periodi di imposta antecedenti al 1 gennaio 1991 - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
L'art. 115, lettera e bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - alla cui stregua sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma primo dell'art. 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre - essendo stato introdotto dall'art. 9, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990 n. 408 con effetto dai periodi di imposta successivi al primo gennaio 1991, non è applicabili a periodi di imposta antecedenti a detta data.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)