Sez. 5, Sentenza n. 16013 del 17/08/2004 (Rv. 575759 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Regime ex art. 115 del dPR n. 917 del 1986, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 9 della legge n. 408 del 1990 - Società commerciale di persone - Assoggettabilità ad imposta - Condizioni - Indagine sulla sussistenza di una organizzazione di impresa - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di ILOR, nel vigore del testo originario dell'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anteriore alla modifica apportata dall'art. 9, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - il quale, con portata innovativa e non meramente interpretativa, ha aggiunto al comma secondo del citato art. 115 la lettera e - bis), con effetto dall'1 gennaio 1991 -, deve ritenersi, anche in base alla definizione di reddito d'impresa contenuta negli artt. 6 e 51 del menzionato d.P.R. n. 917 del 1986, che una società commerciale di persone (nella fattispecie, società in nome collettivo), una volta accertato, ex art. 2082 cod. civ., l'esercizio professionale dell'attività economica e riscontrata operante l'organizzazione societaria, sia soggetta all'ILOR quale titolare di redditi d'impresa - non potendo essere attribuita a detta società la qualifica di lavoratore autonomo -, senza necessità di un'indagine sull'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)