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Sez. 5, Sentenza n. 16100 del 15/11/2002 (Rv. 558526 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Disciplina dell'art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 antecedente alla riforma del 1990 (legge n. 408 del 1990) - Presupposti di applicabilità dell'imposta - Effettiva esistenza di organizzazione imprenditoriale e non prevalenza dell'apporto di lavoro personale - Necessità.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558526-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

Ai fini dell'assoggettabilità ad I.L.O.R. di una società in nome collettivo, anche nella vigenza dell'art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - che non è norma retroattiva - è necessario il concreto accertamento che alla forma societaria corrisponda l'effettivo esercizio dell'attività attraverso un'organizzazione imprenditoriale e non sia prevalente l'apporto di lavoro, anche di più soci, rispetto alla componente patrimoniale. Invero, l'esistenza di più soci in una società di persone non è incompatibile con una attività squisitamente personale, produttiva di reddito, senza investimento di capitale o utilizzo di mano d'opera, potendosi anche in tal caso realizzare il presupposto per l'esenzione da I.L.O.R. in relazione alla natura personale e non capitalistica dell'attività produttiva di reddito.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)