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Sez. 4, Sentenza n. 3986 del 06/07/2000 Cc. (dep. 24/08/2000) Rv. 217153 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TRIBUNALE | Giudice in funzione monocratica - Rinvio dell'udienza per incapacità processuale del delegato del P.M. - Abnormità del provvedimento - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217153-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TRIBUNALE

La disposizione di cui all'ultimo comma del vigente art. 72 dell'ordinamento giudiziario, là dove prevede la non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero nella fase dibattimentale in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta in giudizio ai sensi dell'art. 590 cod.proc.pen., deve essere intesa nel senso che essa indica un criterio di massima cui il procuratore della Repubblica delegante deve attenersi nel conferire la delega a rappresentare in dibattimento l'accusa a vice procuratori onorari e agli altri soggetti indicati nel comma 1 lett. a) del predetto articolo; criterio cui l'organo delegante si atterrà sempre che contrarie esigenze di servizio non ne impongano il superamento. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendola abnorme, l'ordinanza con cui il giudice monocratico, rilevato che la pubblica accusa era rappresentata da un vice procuratore onorario anziché da un magistrato togato quantunque il reato per cui si procedeva fosse punito con pena edittale superiore a quattro anni nel massimo, aveva rinviato l'udienza dibattimentale. Affermando il principio la Corte ha precisato che il mancato rispetto della regola fissata dall'art. 72 dell'ordinamento giudiziario non influisce comunque sulla capacità processuale della parte pubblica).

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1999 num. 479 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)