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Sez. 5, Sentenza n. 23229 del 23/04/2003 Ud. (dep. 27/05/2003) Rv. 224834 - 01

PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Delegabilità delle funzioni requirenti a vice procuratori onorari - Criterio ex art. 72 ult. comma ord. giud. - Rilevanza interna all'ufficio - Nullità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224834-01

PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta, stabilito dall'art. 72 ord. giudiziario, come modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativo all'organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)