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Sez. L - , Sentenza n. 13624 del 02/07/2020 (Rv. 658188 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO | Lavoro pubblico - Crediti risarcitori - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658188-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)