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Sez. L, Sentenza n. 10528 del 25/10/1997 (Rv. 509270 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Credito relativo - Natura - Maggior danno da svalutazione monetaria - Computo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509270-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

In materia di risarcimento del danno da omissione contributiva (nella specie richiesto e liquidato in misura corrispondente alla somma versata dal lavoratore all'INPS per la costituzione della rendita vitalizia a norma dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962) trova applicazione la disposizione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sul maggior danno da svalutazione monetaria, poiché l'omissione contributiva costituisce violazione di un'obbligazione scaturente dal rapporto di lavoro e dà luogo ad un credito di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)