Sez. L, Sentenza n. 10236 del 04/05/2009 (Rv. 608214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Lavoratore sospeso - Azione risarcitoria conseguente ad illegittima sospensione del rapporto - Natura - Domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze in tema di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti - Applicabilità dell'art. 429 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
La domanda con cui il lavoratore sospeso, allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per aver subito l'illegittima sospensione del rapporto, la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale, ha natura di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, onde alle somme spettanti al lavoratore si applica il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in base all'art. 429 comma terzo, cod. proc. civ. (che si applica a tutti i crediti del lavoratore, anche se di natura risarcitoria), restando esclusa l'applicabilità dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ove riferito ai rapporti di lavoro privati), il quale, comunque, riguarda l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e non anche di quelle risarcitorie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)