Sez. 3, Sentenza n. 3767 del 07/11/1975 (Rv. 377973 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo il quale il giudicato puo rilevarsi d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in Cassazione, vale soltanto per il giudicato formatosi nello stesso processo (cosiddetto giudicato interno), mentre quello formatosi in altro processo (cosiddetto giudicato esterno) da luogo ad una eccezione in senso proprio, da proporsi ritualmente in Sede di merito e non deducibile per la prima volta in Sede di legittimita. (Conf 330/66, mass n 320637).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)