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Sez. 3, Sentenza n. 2972 del 05/11/2015 Ud. (dep. 22/01/2016) Rv. 266178 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE | Esame del teste minore di anni sedici - Obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva ai sensi dell'art. 398, comma quinto bis, cod. proc. pen. - Inosservanza - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Incidenza sulla valutazione probatoria delle dichiarazioni rese - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266178-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE

Nel caso d'esame protetto di minori di anni sedici nelle forme dell' incidente probatorio, l'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva è sfornito di sanzione, con la conseguenza che la sua inosservanza non è causa di alcuna nullità o inutilizzabilità, ma, ostacolando il necessario controllo sulla genuinità delle dichiarazioni rese, può incidere sulla valutazione dell'attendibilità intrinseca delle stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 5 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)