Sez. 3, Sentenza n. 32580 del 09/07/2008 Cc. (dep. 04/08/2008) Rv. 240746 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE | Esame del teste minore di anni sedici - Disciplina nelle forme dell'art. 398, comma quinto bis, cod. proc. pen. - Assenza di documentazione fonografica o audiovisiva - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE
Nel caso d'esame protetto di minori di anni sedici, nelle forme dell'incidente probatorio, l'inosservanza dell'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva non è causa di alcuna nullità o inutilizzabilità, potendo semmai comportare un ostacolo al necessario controllo, cui è appunto finalizzata l'adozione di detta particolare documentazione, circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 5 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)