Sez. 3, Sentenza n. 2611 del 13/03/1987 (Rv. 451733 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SULLE RISULTANZE DI UN GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DECISIONE FONDATA SU RISULTANZE DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SULLE RISULTANZE DI UN GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DECISIONE FONDATA SU RISULTANZE DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato ne revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di questo - essendo tale facoltà riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza - ha tuttavia il potere-dovere, se sia stato investito della relativa questione, di esaminare se il giuramento sia stato o meno legittimamente deferito e di decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora addivenga alla conclusione che già prima del giuramento vi erano sicuri e sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto. (Conf 4126/78, mass n 393749).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)