Sez. 1, Sentenza n. 24246 del 30/12/2004 (Rv. 579301 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) | Condizioni di ammissibilità - Formula del giuramento - Modalità della delazione - Esame d'ufficio - Necessità - Conseguenze - Deduzione di inammissibilità nella comparsa conclusionale - Esame da parte del giudice di appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO)
L'esistenza delle condizioni di ammissibilità del giuramento decisorio, concernenti la modalità della delazione, l'essenza della formula e la sua idoneità alla definizione della lite, deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio, e, pertanto, qualora il giuramento sia stato ammesso in primo grado, il giudice d'appello, investito della questione della decisorietà del giuramento, può verificarne la ricorrenza anche se il soccombente l'abbia contestata soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)