Sez. 2, Sentenza n. 1346 del 08/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162616 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo può costituire efficace fonte di accusa e valida prova di colpevolezza, non soltanto quando sia avvalorata da circostanze estrinseche che ne confermino la veridicità, ma anche quando essa non risulti in contrasto con altri elementi e sia tale che il giudice possa, attraverso un ragionamento critico, attribuirle un sicuro fondamento. (Conf mass n 155764; (Conf mass n 155037).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)