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Sez. 2, Sentenza n. 1346 del 08/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162616 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162616-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo può costituire efficace fonte di accusa e valida prova di colpevolezza, non soltanto quando sia avvalorata da circostanze estrinseche che ne confermino la veridicità, ma anche quando essa non risulti in contrasto con altri elementi e sia tale che il giudice possa, attraverso un ragionamento critico, attribuirle un sicuro fondamento. (Conf mass n 155764; (Conf mass n 155037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)