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Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 04/05/1982 Ud. (dep. 23/10/1982) Rv. 155764 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155764-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La chiamata in correità può costituire la base per l'affermazione della responsabilità dell'imputato anche se non sia corroborata da elementi di controllo ad essa estrinseci, purché non sia in contrasto con altri elementi accertati e purché sia credibile ed accettabile sul piano logico e su quello psicologico. (Conf mass n 148591; (Conf mass n 142959; (Conf mass n 138088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)