diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2129 del 24/06/1972 (Rv. 359378 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DELLA GPA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO DI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359378-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DELLA GPA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO DI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*

A seguito della intervenuta dichiarazione d'illegittimita costituzionale (sentenza 16 marzo 1967, n 30; 20 aprile 1968, n 33; e 27 maggio 1968, n 49) delle norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, sulle questioni, anche di diritto soggettivo, attinenti a rapporti di pubblico impiego di dipendenti di enti locali, ha giurisdizione esclusiva il consiglio di stato, sino a quando entreranno in funzione i tribunali regionali amministrativi. (V 1744'71, mass n 352219; 1576'70, mass n 347467;) (V 2958'69 mass n 342829).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)