Sez. U, Sentenza n. 2425 del 28/09/1973 (Rv. 365816 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - ISTITUZIONE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - ISTITUZIONE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme concernenti la giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale riguarda esclusivamente la Costituzione e il funzionamento di tale organo della giustizia amministrativa, ma non incide sul complesso di Disposizioni, di carattere piu generale che - affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di rapporto di pubblico impiego - escludono la possibilita di scindere, in questa materia, le controversie relative a diritti soggettivi da quelle relative a interessi legittimi ed attribuiscono il potere di giudicare su tutte queste controversie soltanto al giudice amministrativo. Ne consegue che la rilevata illegittimita costituzionale incide sulla possibilita prevista per i rapporti di impiego degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che il giudizio si svolga, in primo grado, davanti alla gpa e, in secondo grado, avanti al consiglio di stato. Ma la giuridica impossibilita del doppio grado di giurisdizione non importa l'esclusione di questa materia dall'ambito riservato alla giurisdizione amministrativa onde, soppresso il primo giudizio davanti alla gpa la cognizione di tali controversie appartiene pur sempre alla giurisdizione del consiglio di stato. (Conf 3344/72, mass n 361370; 2129/72, mass n 359378; 3524/71, mass (V n 355178).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 9, Costituzione art. 24, Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)