Sez. U, Sentenza n. 1576 del 18/09/1970 (Rv. 347467 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - GPA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA SUA COMPOSIZIONE - CONSEGUENZE - COMPETENZA IN UNICO GRADO AL CONSIGLIO DI STATO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - GPA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA SUA COMPOSIZIONE - CONSEGUENZE - COMPETENZA IN UNICO GRADO AL CONSIGLIO DI STATO.*
A seguito della dichiarazione d'illegittimita costituzionale (sentenze della Corte costituzionale n 30 del 22 marzo 1967 e n 33 del 20 aprile 1968) sia delle norme sulla composizione della gpa in Sede giurisdizionale, sia delle norme sulla Competenza della stessa giunta, deve ritenersi che la Competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie, attribuite alla cd giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa e gia devolute in primo grado alla gpa ed in secondo grado al consiglio di stato, spetta in unico grado al consiglio di stato. (V 2783'69, mass n 342528 2713'69, mass n 342400 24'69, mass n 337826 2992'68, mass n 335821).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 103, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)