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Sez. L, Sentenza n. 954 del 07/02/1985 (Rv. 439111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - INDENNITÀ DI TRASFERTA DOVUTA IN TERMINI FORFETTIZZATI, FISSI E COSTANTI - NATURA - RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - FUNZIONE RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - TRASFERTA IN PROSSIMITÀ DELL'ABITAZIONE FAMILIARE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - INDENNITÀ DI TRASFERTA DOVUTA IN TERMINI FORFETTIZZATI, FISSI E COSTANTI - NATURA - RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - FUNZIONE RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - TRASFERTA IN PROSSIMITÀ DELL'ABITAZIONE FAMILIARE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

L'indennità di trasferta in favore dei lavoratori tenuti a spostarsi continuamente in cantieri ubicati in località diverse, qualora sia dovuta dal datore di lavoro, alla stregua dei patti della contrattazione collettiva (nella specie, art. 21 parte terza del C.C.n.L. del 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico privato), in termini forfettizzati, fissi e costanti, perde i connotati di un rimborso di spese, ancorché in tal modo venga qualificata dalle parti, ed assume una prevalente funzione retributiva, quale corrispettivo del disagio e degli oneri sostenuti dai suddetti dipendenti. Ne consegue che il diritto all'indennità medesima spetta indipendentemente dalla circostanza che la trasferta possa portare il lavoratore in prossimità della sua abitazione familiare, sì da consentirgli di ritornare a casa per la cena ed il pernottamento. (V 3927/83, mass n 428856; (V 1716/78, mass n 301127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)