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Sez. L, Sentenza n. 3927 del 08/06/1983 (Rv. 428856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - ATTRIBUZIONE PECUNIARIA CORRISPOSTA AI LAVORATORI TENUTI A TRASFERIRSI IN CANTIERI DIVERSI - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZE - LIMITI - COMPUTABILITÀ CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PERIODI IN ORDINE AI QUALI SPETTA LA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - VALUTAZIONI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - ATTRIBUZIONE PECUNIARIA CORRISPOSTA AI LAVORATORI TENUTI A TRASFERIRSI IN CANTIERI DIVERSI - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZE - LIMITI - COMPUTABILITÀ CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PERIODI IN ORDINE AI QUALI SPETTA LA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - VALUTAZIONI DEL GIUDICE.*

La natura retributiva, anziché di rimborso spese, dell'attribuzione pecuniaria corrisposta ai lavoratori tenuti a trasferirsi in cantieri diversi, e la sua conseguente computabilità ai fini degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, non impedisce che il giudice, nel successivo giudizio in ordine al quantum, debba, fare al riguardo applicazione del principio di sinallagmaticità fra prestazione lavorativa e corrispettivo, per effetto del quale principio l'emolumento stesso - venuto meno il titolo (rimborso spese) in base al quale esso fu corrisposto dal datore di lavoro - non può spettare che limitatamente agli istituti e ai periodi in ordine ai quali spetta la retribuzione, mentre, fuori di tali ipotesi, l'avvenuta corresponsione della attribuzione pecuniaria anzidetta integra un indebito oggettivo, ripetibile dal datore di lavoro. Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza dell'Obbligo, per il giudice investito della controversia sul quantum, di verificare se, alla stregua del citato principio di sinallagmaticità, il diritto dei lavoratori all'indennità di trasferta rimanga integro anche in caso di scioperi e permessi retribuiti, nonché in relazione alle giornate di sabato e domenica, e se la stessa indennità sia o meno cumulabile con gli scatti di contingenza computati sulla retribuzione. (V 1716/78, mass n 301127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)