Sez. 1, Sentenza n. 6298 del 25/06/1998 (Rv. 516744 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Del rapporto sociale limitatamente ad un socio receduto - Liquidazione della quota - Computo - Criteri.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Ai fini della liquidazione della quota del socio receduto da una società in nome collettivo, il valore del patrimonio sociale al tempo del recesso medesimo è presuntivamente identificabile con il complessivo valore dei conferimenti, come fissato dai contraenti con le clausole dell'atto costitutivo (o con successiva variazione di esso), a meno che il creditore o il debitore non deducano e dimostrino, rispettivamente, vicende sopravvenute di tipo maggiorativo o riduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)