Sez. 1, Sentenza n. 1286 del 08/05/1989 Cc. (dep. 27/06/1989) Rv. 181654 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PROVA DEL RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PROVA DEL RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, non può ritenersi sufficiente un'indagine limitata dalla valutazione della condotta del condannato durante la detenzione, ma è necessario, perché si possa parlare di ravvedimento nel significato che esso sottende, una più ampia e penetrante valutazione della personalità del condannato nel suo evolversi, tenendo conto, oltre che della condotta carceraria, del comportamento del soggetto nelle sue varie manifestazioni concrete, nonché della sua volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse da lui dimostrato per i valori etici e sociali, dalle manifestazioni di altruismo e di solidarietà dall'interesse manifestato per le vittime del reato e dal fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)