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Sez. 1, Sentenza n. 3235 del 08/10/1990 Cc. (dep. 31/10/1990) Rv. 185619 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONE - AVVENUTO RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - RAVVEDIMENTO - NOZIONE - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185619-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONE - AVVENUTO RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - RAVVEDIMENTO - NOZIONE - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO - INDICAZIONE.*

Sia l'art. 176 cod. pen. che l'art. 8 legge 29 maggio 1982 n. 304 (misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) richiedono per l'ammissione alla liberazione condizionale non la semplice probabilità o la mera possibilità di un futuro ravvedimento del condannato, bensì la certezza che tale ravvedimento sia già avvenuto. Questo va inteso quale "mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe". Per accertarlo è necessario l'esame della condotta globale - e non solo di quella carceraria - dalla quale si possa desumere una sicura modifica ideologica e psicologica della personalità del condannato, il quale, evolvendosi verso il recupero sociale, abbia maturato coscienza del disvalore anzitutto etico-morale cui era improntata la sua precedente condotta criminosa, abbia fatto propri quei valori collettivi prima violati ed abbia convintamente respinto - perché non più suoi - quegli ideali e quelle spinte interne che lo avevano indotto a comportamenti penalmente rilevanti. (V mass n 181654; (V mass n 181915; (V mass n 176316; (V mass n 161716 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 304 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)