Sez. 3, Ordinanza n. 17028 del 20/07/2010 (Rv. 614822 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia implicita sulla competenza - Impugnazione - Forme - Impugnazione limitata alla sola questione di competenza - Regolamento di competenza - Necessità - Appello - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza con la quale il giudice decida il merito della causa senza motivare l'eccezione d'incompetenza proposta da una delle parti contiene una statuizione implicita di affermazione della propria competenza. Ne consegue che la parte la quale intenda impugnare tale decisione unicamente sotto il profilo della competenza, ha l'onere di proporre il regolamento di competenza ex art. 43 cod. proc. civ., e non l'appello, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)