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Sez. 1, Sentenza n. 13193 del 26/11/1999 (Rv. 531532 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di appello - Decisione nel merito - Conseguente pronuncia implicita sulla competenza - Impugnazione - Forme - Impugnazione limitata alla sola questione di competenza - Regolamento di competenza - Proposizione - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Conversione del ricorso in istanza di regolamento - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531532-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La pronuncia del giudice di appello che, decidendo nel merito, abbia altresì statuito - implicitamente - sulla questione di competenza, va impugnata con il rimedio del regolamento - necessario - di competenza di cui all'art. 43 del codice di rito tutte le volte in cui la parte si limiti a contestare la sola decisione (sia pur implicita) sulla competenza. L'eventuale ricorso per cassazione (erroneamente) proposto può, peraltro, convertirsi in istanza di regolamento purché risulti, in concreto, rispettato il termine di cui all'art. 47 del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)