Sez. L, Sentenza n. 5389 del 19/06/1987 (Rv. 453976 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA - RICONGIUNGIMENTO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE - DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI INPS AL PREDETTO FONDO - ONERE DEL LAVORATORE ISCRITTO QUEST'ULTIMO - TRASFERIMENTO AUTOMATICO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA - RICONGIUNGIMENTO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE - DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI INPS AL PREDETTO FONDO - ONERE DEL LAVORATORE ISCRITTO QUEST'ULTIMO - TRASFERIMENTO AUTOMATICO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
In tema di previdenza gestita dal fondo speciale per i dipendenti dell'ENEL, il lavoratore iscritto obbligatoriamente al fondo suddetto e che abbia anche contributi versati nell'a.G.o. Presso l'INPS, ha l'Onere - ove voglia beneficiare del ricongiungimento delle due posizioni contributive - di domandare il trasferimento di quest'ultimi al fondo, dovendo escludersi invece che tale trasferimento avvenga automaticamente alla cessazione del rapporto, atteso che l'art. 9 d.P.R. 17 marzo 1965 n. 144 prevede che la gestione assicurativa e previdenziale di provenienza è tenuta a trasferire al fondo soltanto l'ammontare dei contributi afferenti i periodi di effettivo servizio riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al fondo e quindi è necessario il riconoscimento di situazioni giuridiche che soltanto l'interessato ha la possibilità di dimostrare di essere a lui riguardanti.*
Riferimenti normativi: DPR 17/03/1965 num. 144 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)