Sez. L, Sentenza n. 9360 del 16/12/1987 (Rv. 456525 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PLURALITÀ DI POSIZIONI ASSICURATIVE - RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL PERIODO UTILE DI RIFERIMENTO DEL RICONGIUNGIMENTO - CALCOLO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PLURALITÀ DI POSIZIONI ASSICURATIVE - RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL PERIODO UTILE DI RIFERIMENTO DEL RICONGIUNGIMENTO - CALCOLO - CRITERI.*
Con riguardo alla facoltà di ricongiungere in un'unica posizione assicurativa presso la gestione in cui risulti iscritto, al momento della domanda, il lavoratore che - potendo far valere periodi di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutiva - abbia una pluralità di posizioni assicurative, il calcolo della riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile cui si riferisce il ricongiungimento, va effettuato (ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962) sulla base delle procedure, delle istruzioni e delle tariffe indicate nelle tabelle approvate con decreti ministeriali 27 gennaio 1964 e 19 febbraio 1981. Se il lavoratore ha già raggiunto - al momento della domanda di ricongiungimento - il requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità, benché non l'abbia ancora richiesta (nè sia in godimento di quella di vecchiaia), si applicano - non già le tariffe (più favorevoli) previste dal d.m. 27 gennaio 1964 (alla tabella 1 bis m) per soggetti in condizione attiva - bensì le (più onerose) tariffe previste dal d.m. 19 febbraio 1981 (nella Sezione 3-vm-vf dell'allegato 1) per i soggetti che, mediante l'operazione, conseguono i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità ovvero ottengano una maggiorazione della pensione di anzianità in atto, atteso che - ove anche tale pensione non sia ancora in godimento - la rendita, sotto il profilo della probabilità dell'evento, deve essere considerata come rendita immediata ed attuale in quanto affidata ad una mera scelta discrezionale dell'assicurato. (V 5389/87, mass n 453976; (V 5101/87, mass n 453697).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., DM 27/01/1964, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, DM 19/02/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)