Sez. L, Sentenza n. 6114 del 11/11/1988 (Rv. 460520 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA - ORIGINE CONTRATTUALI - CONSEGUENZE - SPETTANZA AI SOLI AGENTI ASSOGGETTATI DIRETTAMENTE O "PER RELATIONEM" AGLI ACCORDI COLLETTIVI RELATIVI AD ESSE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA - ORIGINE CONTRATTUALI - CONSEGUENZE - SPETTANZA AI SOLI AGENTI ASSOGGETTATI DIRETTAMENTE O "PER RELATIONEM" AGLI ACCORDI COLLETTIVI RELATIVI AD ESSE.*
A differenza dell'indennità di scioglimento del contratto, che è riconosciuta all'agente da una norma inderogabile di legge (art. 1751 cod. civ.), l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall'a.E.C. 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi (fra cui quello del 19 dicembre 1979), aventi tutti natura ed efficacia meramente negoziale, con la conseguenza che essa è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, dai menzionati accordi. (V 716/88, mass n 457151; (V 6/88, mass n 456673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911, Contr. Coll. 18/12/1974, Contr. Coll. 19/12/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)