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Sez. L, Sentenza n. 1637 del 04/04/1989 (Rv. 462419 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - IMPUTABILITÀ ALL'AGENTE DELLE CAUSE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462419-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - IMPUTABILITÀ ALL'AGENTE DELLE CAUSE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 1751 cod. civ. (nel tasto di cui all'articolo unico della legge 15 ottobre 1971 n. 911), l'indennità per lo scioglimento del contratto di Agenzia a tempo indeterminato è sempre dovuta all'agente, ancorché le cause della cessazione del rapporto siano imputabili all'agente stesso. (V 6114/88, mass n 460520; (V 716/88, mass n 457151; (Conf 4955/88, mass n 459780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)