Sez. L, Sentenza n. 6 del 07/01/1988 (Rv. 456673 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI NELLA MISURA DELLE PROVVIGIONI - REGIME DELLE IMPUGNAZIONI EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA PREVISTA DAGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - ESTENSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI NELLA MISURA DELLE PROVVIGIONI - REGIME DELLE IMPUGNAZIONI EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA PREVISTA DAGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - ESTENSIONE.*
Nei rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale sono valide - e non sono pertanto assoggettate al regime d'impugnazione di cui all'art. 2113 cod. civ. - le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto la misura delle provvigioni spettanti all'agente, la cui Determinazione è rimessa alla libera disponibilità delle parti, nonché la Determinazione dell'ammontare dell'indennità di scioglimento del contratto e dell'indennità suppletiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi del 18 dicembre 1974 (per il settore industriale) e 28 gennaio 1977 (per quello commerciale) nonché dagli accordi successivi, atteso che né in tali accordi, né nei precedenti accordi aventi efficacia erga omnes (accordo corporativo del 30 giugno 1938, accordo del 20 giugno 1956 per il settore industriale, accordo del 13 ottobre 1958 per il settore commerciale, recepiti questi ultimi nel DPR 16 gennaio 1961 n. 145 e nel DPR 26 dicembre 1960 n. 1842), né in alcuna disposizione di legge risultano prescritti - a differenza dall'ipotesi del lavoro subordinato - minimi inderogabili di trattamento economico in favore degli agenti. (V 4764/87, mass n 453417; (V 3889/83, mass n 428813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST., Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., Contr. Coll. 18/12/1974, Contr. Coll. 28/01/1974
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)