Sez. 1, Sentenza n. 2835 del 27/11/1967 (Rv. 330414 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA CONTRARIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA CONTRARIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema d'inadempimento delle obbligazioni, se e vero che, a norma dell'art. 1218 cod.civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, tuttavia, quando ricorrano circostanze obiettivamente e positivamente apprezzabili, idonee a far escludere tale elemento soggettivo, qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento dev'essere ritenuto incolpevole e non possono essere pronunciate ne la risoluzione del contratto ne la condanna dell'inadempiente al risarcimento dei danni. La valutazione in base alla quale viene escluso l'inadempimento colpevole costituisce un apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione se correttamente e adeguatamente motivato. (Cfr. 2978-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)