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Sez. 3, Sentenza n. 3516 del 12/06/1985 (Rv. 441134 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441134-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento (nella specie: di contratto di locazione per mutata destinazione della cosa locata), la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo va accertata specificamente, sulla scorta delle risultanze processuali ed in base alle deduzioni delle parti, con riferimento alla natura ed all'oggetto del contratto, alle modalità del concreto svolgimento del rapporto ed allo interesse delle parti stesse. Conseguentemente l'inadempimento può essere ritenuto incolpevole solo ove emergano concrete e precise circostanze idonee ad escludere l'elemento qualificante la condotta dell'obbligato, a termini dell'art. 1218 cod. civ. non bastando al riguardo il mero convincimento dello stesso senza alcun riscontro nella realtà accertata. (V 3979/82, mass n 421932; (V 2835/67, mass n 330414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)